L’assegno circolare non salva dal pignoramento del conto corrente

 

E’  possibile evitare il pignoramento delle giacenze di un conto corrente bancario grazie al “trucco” di chiedere l’emissione di un assegno circolare da tenere in tasca?

E’ in buona parte da sfatare la convinzione secondo la quale sarebbe possibile evitare il pignoramento delle somme giacenti sul conto  con il ricorso a quello che viene definito un “trucco” ma che in realtà può essere un reato. 

L’espediente in parola è quello di recarsi in banca, poco prima dell’arrivo del pignoramento, e chiedere l’emissione di un assegno circolare di importo pari all’intera giacenza del conto.

In questo caso il creditore pignorante non troverà nulla sul conto. I soldi, infatti, saranno tutti incorporati nel circolare richiesto e detenuto dal debitore, il quale, a tempo debito, potrà incassarli o tramite il beneficiario indicato nell’assegno o semplicemente riportando in banca il circolare e facendoselo rimborsare su un conto corrente. Nel primo caso entro tre anni, nel secondo caso entro il termine di dieci anni.

Queste le “istruzioni per l’uso” diramate da “mamma rete”.

Esistono però delle contromisure in favore dei creditori e delle controindicazioni, anche gravi, che possono colpire i debitori che intendano applicare la prassi fin qui descritta.

Le une e le altre passano attraverso l’applicazione di alcuni articoli dei codici, fra i quali gli articoli 492 bis e 543 cpc, 388 cp e 321 cpp.

In generale – e salvi i necessari approfondimenti che non possono che riguardare gli specifici elementi di ciascun caso concreto – si può dire che:

  • l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari consente di venire a conoscenza dei dettagli dell’operazione di richiesta dell’assegno circolare
  • l’emissione dell’assegno circolare crea due contemporanee posizioni: quella del debitore/richiedente verso la banca emittente e quella del beneficiario indicato nel circolare. Entrambi i rapporti prestano il fianco ad attacchi da parte del creditore che sappia come muoversi
  • Il debitore prima o poi dovrà tornare in banca per riprendersi i soldi incorporati dal circolare e se ne avrà taciuto l’esistenza sarà incorso nella commissione di un reato
  • Il beneficiario compiacente sarà anch’esso passibile di incriminazione, quanto meno per il possibile reato di riciclaggio.

In conclusione, sarà bene che i debitori si facciano assistere da un professionista, anche e soprattutto al fine di non incappare nella commissione di reati, e sarà ancora più opportuno che i creditori si facciano seguire in modo altamente professionale per mettere in campo risorse giuridiche efficaci e mirate.

Autore dell’articolo Enrico Leo

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