Il Collegio sindacale nella crisi di impresa

  Il CNDCEC ha posto in pubblica consultazione le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate.

  La sezione 11 esamina l’attività del Collegio sindacale in situazioni di crisi di impresa e in caso di insolvenza, recependo le modifiche normative apportate alla materia dal Codice della crisi.

  Anche con riferimento a tale sezione, l’attività sindacale di base è quella volta a verificare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e il sistema di controllo, risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale.

  Se questo è il primo e più importante dovere del sindaco, appare chiaro che, in caso di ritardata emersione della crisi e dell’insolvenza e di conseguente contestazione di aggravamento del dissesto, non potranno più valere generiche difese dei controllori che si richiamino alla mancata percezione di segnali di allerta.

  Mentre “nell’ecosistema pre-riforma” la difesa del sindaco poteva richiamare il dato negativo della mancanza di segnali perspicui, oggi l’assenza di adeguati assetti, unita alla mancanza di documentata attivazione dei sindaci, costituisce già elemento di consapevole accettazione dell’evento.     

  L’adeguato assetto, infatti, parametrato in concreto rispetto al tipo e alle dimensioni del business, non può non consentire una piena consapevolezza della condizione dell’impresa.

  Evidentemente, l’azione che in proposito si esige dal controllore si estende alla verifica di funzionamento dell’assetto in parola, che sarà composto da tecnologie informatiche e adeguate risorse di personale dedicato, il quale dovrà curare in modo corretto sia l’introduzione dei dati che il costante monitoraggio e l’interpretazione degli stessi.

  Posto il funzionamento del sistema di monitoraggio e allerta, così come appena descritto, il sindaco dovrà verificare che l’imprenditore prenda tempestiva cognizione di ogni dubbio significativo in ordine alla capacità dell’impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità.

    In particolare, si tratterà della sussistenza di condizioni di squilibrio di carattere patrimoniale o economico-finanziario, emergenti anche a seguito dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, un’evidente e documentata situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che renda probabile l’insolvenza, come pure l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

  Una particolare menzione deve essere riservata all’eventuale segnalazione del creditore pubblico qualificato, rispetto alla quale il Collegio è tenuto a verificarne l’attualità e le iniziative adottate in proposito dall’organo amministrativo, con eventuale ricorso agli strumenti previsti dall’ordinamento per la gestione del debito tributario o contributivo.

  In caso di emersione di indici di allerta, il collegio chiederà chiarimenti all’organo amministrativo e potrà sollecitarlo ad adottare opportuni provvedimenti.

  In particolare chiederà all’organo amministrativo di intervenire tempestivamente ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale, come, ad esempio, operazioni straordinarie, piani di ristrutturazione aziendale o strumenti di risanamento.

  In tale segnalazione, il Collegio sindacale fisserà un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese, informandone contemporaneamente il soggetto incaricato della revisione legale.

  Il collegio vigilerà poi sull’attuazione dei provvedimenti promessi e/o adottati dall’ amministratore.

  A discarico di future responsabili, sarà di estrema importanza la costante e corretta formalizzazione delle proprie azioni, richieste e conclusioni.

  Qualora, a seguito della sollecitazione da parte del Collegio sindacale, l’organo amministrativo non provveda tempestivamente all’adozione delle azioni opportune e qualora esse appaiano inidonee, il Collegio sindacale adotterà le misure ritenute necessarie, con la dovuta progressione.

  E’ evidente che tali misure e la relativa progressione operativa non dovranno mai rimanere meri espedienti formali ma dovranno raggiungere l’obiettivo assegnato, che è quello di non ritardare l’emersione e la formalizzazione della crisi o dell’insolvenza e l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.

  Fra tali azioni sindacali si possono annoverare:

  • segnalazione per iscritto all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 17 del Codice della crisi;
  • convocazione dell’assemblea per informarla dell’inerzia degli amministratori;
  • presentazione di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c..
  • presentazione di ricorso al Tribunale per l’accertamento dell’intervenuta causa di scioglimento della società ex art. 2484, co. 1, n. 4.

  In ultima istanza, il collegio è legittimato al deposito del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

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