Avvocati, l’obbligo di preventivo previsto dalla legge 124/2017

Abbiamo già scritto il nostro pensiero sul cosiddetto obbligo di preventivo, introdotto dalla recente legge 124/2017 e sulle riflessioni che tale previsione induce, con riferimento al tema, più ampio, dell’essenza stessa del mandato professionale (https://www.leoleg61.it/wordpress/2017/09/05/il-preventivo-e-le-altre-istruzioni-per-scegliere-lavvocato-giusto-e-per-intrattenere-un-soddisfacente-rapporto-professionale/)

Facciamo nostro ora lo schema di mandato professionale proposto dal Movimento Forense, il quale è destinato a regolamentare il rapporto fra avvocato e assistito con riferimento a un determinato incarico.

Si tratta, com’è comprensibile, di una regolamentazione che investe innanzitutto l’assetto economico, il cosiddetto costo della causa o dell’assistenza stragiudiziale.

Con l’avvertenza che, ai fini di un soddisfacente rapporto con il proprio avvocato, il dato puramente economico è importante ma non determinante. L’aspetto di gran lunga più importante riguarda l’affidamento fiduciario che ciascuno deve poter “sentire” e coltivare verso il professionista di riferimento.

Un’attenzione particolare va poi destinata alla corretta definizione dell’oggetto dell’incarico, poiché una delimitazione poco chiara di tale ambito rischia di vanificare la funzione definitoria e convenzionale del mandato scritto.

Attraverso la pubblicazione di questo schema, miriamo a fornire un’informazione preventiva a beneficio dei potenziali clienti, i quali potranno leggere con calma il contenuto del mandato, chiedere chiarimenti e proporre modifiche e, in ultima analisi, arrivare più preparati al momento della sottoscrizione.

Lo schema di incarico professionale

Autore dell’articolo Enrico Leo – tutti i diritti riservati – settembre 2017
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